Sanzioni amministrative
La sanzione amministrativa a carico dei clienti trovati sprovvisti del titolo di viaggio o di titolo di viaggio non regolarmente convalidato o non adeguato è fissata, in base alla legge regionale n. 24 del 2 settembre 1991 e alla legge regionale n. 16 del 16 luglio 2001, nelle seguenti misure:
- euro 30,99 se il pagamento viene effettuato entro 60 gg. dalla notifica del verbale, oltre l’eventuale costo del biglietto di corsa semplice;
- euro 92,96 se il pagamento viene effettuato oltre il 60° giorno, oltre l’eventuale costo del biglietto
di corsa semplice.
La sanzione amministrativa per i titolari di abbonamento i quali, al momento del controllo, ne risultino sprovvisti, è di euro 6,20 a condizione che l’abbonamento venga esibito presso gli uffici del gestore o le agenzie autorizzate entro 48 ore dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della sanzione all’atto della contestazione, i clienti sono tenuti a esibire un documento idoneo a comprovare la loro identità contenente, per i minori, il cognome e il nome del soggetto tenuto alla sorveglianza, ai sensi dell’art. 2 della legge 689 del 24 novembre 1981.
Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione il trasgressore potrà far pervenire al gestore del servizio Minimetrò scritti difensivi che potranno essere inoltrati anche via e-mail all’indirizzo: info@fsbusitalia.it
Scarica il regolamento integrale (formato .pdf):