Registro degli accessi

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida approvate con Delibera ANAC n. 1309/2016 che prevede la pubblicazione del c.d. “registro degli accessi”.

Il registro viene aggiornato tempestivamente, all’esito di ogni procedura di accesso.

Allegati:

Registro accesso civco generalizzato

Registro accesso documentale

Dall’avvio del registro accessi non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico “semplice”.

Nel corso dell’anno 2023 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso.